Rizzo Roberto Pier Giuseppe
Quasi 35 anni di esperienza nel settore finanziario, dapprima quale direttore di importanti filiali di banca per conto di tre primari gruppi nazionali e quindi dal 2014 indipendentemente, in partnership con Azimut Capital Management.
Passione, esperienza, formazione e serietà per la tutela dei tuoi patrimoni.
what's new?
La costituzione delle holding di famiglia alla luce della recente prassi
In alcuni casi, la costituzione di una holding di famiglia può realizzarsi semplicemente
attraverso un’unica operazione di scissione.
Si pensi, ad esempio, ad un gruppo familiare di seconda o terza generazione in cui la
holding vede progressivamente aumentare il numero dei soci e, di conseguenza, anche il
rischio di conflitti e controversie potenzialmente incidenti sulla governance.
In tale contesto, l’operazione più naturale può essere rappresentata dalla scissione
asimmetrica della società holding, finalizzata alla creazione di società unipersonali o di
holding di famiglia riferibili a ciascun ramo familiare, così da cristallizzare il numero dei
soci nelle società partecipate.
L’operazione, in linea di principio, non dovrebbe essere considerata abusiva sotto il profilo
fiscale; tuttavia, in situazioni come quella descritta, sta emergendo un orientamento
interpretativo dell’Agenzia delle Entrate che merita attenzione.
Nel caso di specie, infatti, l’eventuale configurabilità dell’abuso del diritto potrebbe essere
valutata tenendo conto della modalità alternativa con cui la holding di famiglia potrebbe
essere costituita.
In via generale, infatti, le persone fisiche che non operano in regime d’impresa e che già
detengono partecipazioni societarie possono dar vita a una holding mediante il
conferimento delle partecipazioni in una newco oppure in una società già esistente.
La prassi recente
Alla luce di alcune risposte a interpello (anche non pubbliche), è opportuno prestare
cautela in tutte quelle operazioni in cui la persona fisica socia non disponga fin dall’origine
di una partecipazione qualificata tale da consentire l’applicazione del c.d. “regime del
realizzo controllato” previsto dall’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir.
In tali circostanze, la scelta di procedere mediante scissione anziché tramite
conferimento — operazione che sarebbe soggetta a tassazione del 26% — deve essere
sorretta da valide ragioni extra-fiscali, così da evitare che il vantaggio fiscale derivante
dall’effettuare un’operazione neutrale in luogo di una realizzativa possa essere qualificato
come abuso.
Un risultato analogo si verifica quando una holding partecipata da persone fisiche effettua
un conferimento ai sensi dell’articolo 175 (realizzo controllato per i soggetti operanti in
regime d’impresa), costituendo una sub-holding, e successivamente è oggetto di una
scissione asimmetrica che consente alle originarie compagini societarie di separarsi.
In tutte queste ipotesi, la prevalenza del vantaggio fiscale viene rilevata laddove non
emergano ulteriori e significativi effetti derivanti dalla riorganizzazione che, in tal caso, è
considerata priva di sostanza economica.
Le motivazioni extra-fiscali
La prospettiva cambia quando le stesse operazioni consentono, oltre alla creazione della
holding di famiglia, una razionalizzazione societaria, volta ad esempio a mantenere una
stabilità negli assetti di governance in presenza di compagini societarie particolarmente
articolate.
In questa circostanza, l’esigenza di scindere il patrimonio in relazione alla struttura della
famiglia dei soci, senza pregiudicare gli effetti nella gestione unitaria della holding a capodi un gruppo operativo, dovrebbe integrare quelle valide ragioni extra-fiscali che
consentono di giustificare anche fiscalmente l’operazione.
Analogamente l’assenza degli estremi dell’abuso si dovrebbe rinvenire quando, grazie alla
scissione della società (post conferimento), sono separate le attività presenti nella scissa
a favore di distinti soci.
Questa situazione si potrebbe verificare quando la scissa, oltre a possedere le
partecipazioni conferite, è titolare di altri asset, che post scissione saranno allocati
distintamente per ciascun socio nella propria beneficiaria. In questo caso, infatti,
dovrebbe essere valorizzato il fatto che il conferimento diretto non può essere
considerato un’operazione alternativa alla scissione, dal momento che non avrebbe
consentito la separazione gestionale degli asset.
Alla luce di quanto sopra, è piuttosto opportuno valutare il ricorso all’interpello in tutte le
situazioni “border-line” nelle quali la valutazione delle ragioni poste a fondamento del
conferimento rappresenta l’elemento determinante ai fini dell’eventuale configurabilità
dell’abuso.
Inoltre, anche il profilo temporale può costituire una variabile rilevante: in linea di principio,
infatti, la realizzazione di una scissione asimmetrica a distanza di tempo dall’originario
conferimento non dovrebbe integrare una condotta abusiva, soprattutto quando
l’operazione sia giustificata da mutate esigenze nella gestione e nella conduzione
societaria.
Fonte: Beatrice Bertoldi e Primo Ceppellini –
“Separazione dei patrimoni: lente sulle holding di famiglia” – Il Sole 24 Ore del 9 marzo 2026
Consulenza strategica
Consulenza strategica: soluzioni personalizzate per la protezione del capitale e l'ottimizzazione del suo valore nel tempo
Analisi dei mercati
Analisi dei mercati finanziari per identificare i trends, le opportunità e soprattutto le trappole da evitare
Pianificazione
Pianificazione Finanziaria: definizione di obiettivi chiari e strategie per raggiungerli; monitoraggio costante
Azimut destina ogni anno l'1% del proprio utile alla onlus -ente che non ha dipendenti nè costi, solo noi volontari senza rimborsi spese- affinchè il 100% delle risorse vadano davvero a chi ne ha bisogno.
Contattami
Per richiedere maggiori informazioni o prenotare una consulenza, compila il modulo sottostante e sarai contattato al più presto.