Rizzo Roberto Pier Giuseppe

 

Quasi 35 anni di esperienza nel settore finanziario, dapprima quale direttore di importanti filiali  di banca per conto di tre primari gruppi nazionali e quindi dal 2014 indipendentemente, in partnership con Azimut Capital Management.

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La costituzione delle holding di famiglia alla luce della recente prassi

In alcuni casi, la costituzione di una holding di famiglia può realizzarsi semplicemente

attraverso un’unica operazione di scissione.

Si pensi, ad esempio, ad un gruppo familiare di seconda o terza generazione in cui la

holding vede progressivamente aumentare il numero dei soci e, di conseguenza, anche il

rischio di conflitti e controversie potenzialmente incidenti sulla governance.

In tale contesto, l’operazione più naturale può essere rappresentata dalla scissione

asimmetrica della società holding, finalizzata alla creazione di società unipersonali o di

holding di famiglia riferibili a ciascun ramo familiare, così da cristallizzare il numero dei

soci nelle società partecipate.

L’operazione, in linea di principio, non dovrebbe essere considerata abusiva sotto il profilo

fiscale; tuttavia, in situazioni come quella descritta, sta emergendo un orientamento

interpretativo dell’Agenzia delle Entrate che merita attenzione.

Nel caso di specie, infatti, l’eventuale configurabilità dell’abuso del diritto potrebbe essere

valutata tenendo conto della modalità alternativa con cui la holding di famiglia potrebbe

essere costituita.

In via generale, infatti, le persone fisiche che non operano in regime d’impresa e che già

detengono partecipazioni societarie possono dar vita a una holding mediante il

conferimento delle partecipazioni in una newco oppure in una società già esistente.

La prassi recente

Alla luce di alcune risposte a interpello (anche non pubbliche), è opportuno prestare

cautela in tutte quelle operazioni in cui la persona fisica socia non disponga fin dall’origine

di una partecipazione qualificata tale da consentire l’applicazione del c.d. “regime del

realizzo controllato” previsto dall’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir.

In tali circostanze, la scelta di procedere mediante scissione anziché tramite

conferimento — operazione che sarebbe soggetta a tassazione del 26% — deve essere

sorretta da valide ragioni extra-fiscali, così da evitare che il vantaggio fiscale derivante

dall’effettuare un’operazione neutrale in luogo di una realizzativa possa essere qualificato

come abuso.

Un risultato analogo si verifica quando una holding partecipata da persone fisiche effettua

un conferimento ai sensi dell’articolo 175 (realizzo controllato per i soggetti operanti in

regime d’impresa), costituendo una sub-holding, e successivamente è oggetto di una

scissione asimmetrica che consente alle originarie compagini societarie di separarsi.

In tutte queste ipotesi, la prevalenza del vantaggio fiscale viene rilevata laddove non

emergano ulteriori e significativi effetti derivanti dalla riorganizzazione che, in tal caso, è

considerata priva di sostanza economica.

Le motivazioni extra-fiscali

La prospettiva cambia quando le stesse operazioni consentono, oltre alla creazione della

holding di famiglia, una razionalizzazione societaria, volta ad esempio a mantenere una

stabilità negli assetti di governance in presenza di compagini societarie particolarmente

articolate.

In questa circostanza, l’esigenza di scindere il patrimonio in relazione alla struttura della

famiglia dei soci, senza pregiudicare gli effetti nella gestione unitaria della holding a capodi un gruppo operativo, dovrebbe integrare quelle valide ragioni extra-fiscali che

consentono di giustificare anche fiscalmente l’operazione.

Analogamente l’assenza degli estremi dell’abuso si dovrebbe rinvenire quando, grazie alla

scissione della società (post conferimento), sono separate le attività presenti nella scissa

a favore di distinti soci.

Questa situazione si potrebbe verificare quando la scissa, oltre a possedere le

partecipazioni conferite, è titolare di altri asset, che post scissione saranno allocati

distintamente per ciascun socio nella propria beneficiaria. In questo caso, infatti,

dovrebbe essere valorizzato il fatto che il conferimento diretto non può essere

considerato un’operazione alternativa alla scissione, dal momento che non avrebbe

consentito la separazione gestionale degli asset.

Alla luce di quanto sopra, è piuttosto opportuno valutare il ricorso all’interpello in tutte le

situazioni “border-line” nelle quali la valutazione delle ragioni poste a fondamento del

conferimento rappresenta l’elemento determinante ai fini dell’eventuale configurabilità

dell’abuso.

Inoltre, anche il profilo temporale può costituire una variabile rilevante: in linea di principio,

infatti, la realizzazione di una scissione asimmetrica a distanza di tempo dall’originario

conferimento non dovrebbe integrare una condotta abusiva, soprattutto quando

l’operazione sia giustificata da mutate esigenze nella gestione e nella conduzione

societaria.

Fonte: Beatrice Bertoldi e Primo Ceppellini –

“Separazione dei patrimoni: lente sulle holding di famiglia” – Il Sole 24 Ore del 9 marzo 2026

 

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